La prescrizione è il tempo dopo il quale un debito non può più essere richiesto per legge. Il Codice Civile italiano distingue diversi termini.
1. Prescrizione ordinaria (Art. 2946 c.c.):
Dura 10 anni e si applica al capitale dei prestiti personali e dei finanziamenti. Il termine decorre dalla data di scadenza dell'ultima rata, oppure dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine da parte della finanziaria.
2. Prescrizione quinquennale (Art. 2948 c.c.):
Gli interessi maturati sul prestito si prescrivono in 5 anni, a condizione che abbiano cadenza periodica (annuale o infrannuale). Questo significa che, in alcuni casi, gli interessi non sono più esigibili anche se il capitale lo è ancora.
3. Prescrizione presunta: